Regolamento

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI
AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI - RAVENNA

Art. 1
COSTITUZIONE

Ad iniziativa dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi Ravenna, è costituito il “Gruppo Giovani” dell’Associazione.

Art. 2
SCOPI

Il Gruppo Giovani è costituito allo scopo di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici della categoria al fine di esaltare nei Giovani la consapevolezza dell’iniziativa imprenditoriale e dello spirito associativo, favorendo al contempo il naturale cambio generazionale nelle aziende e nell’ Associazione.

Al fine di conseguire gli scopi di cui al presente articolo il Gruppo Giovani predispone tra l’altro:

– la partecipazione dei componenti del Gruppo ai corsi di formazione organizzati dallo Ente Bilaterale e/o promossi dall’Associazione;
– lo studio, il dibattito e la divulgazione dei temi che presentino, per gli aderenti, un particolare interesse;
– una più vasta conoscenza dell’ambiente economico e dell’interscambio commerciale via mare e/o terrestre e/o aeree;
– la partecipazione dei componenti del Gruppo alle iniziative dell’Associazione ed il loro inserimento negli organi statutari;
– la partecipazione dei componenti del Gruppo alle iniziative dell’Associazione ed il loro inserimento negli organi statutari;
– uno stretto collegamento con gli altri Gruppi Giovani allo scopo di promuovere un ampio scambio di vedute ed informazioni;
– l’organizzazione di eventuali manifestazioni per promuovere la conoscenza ed i contatti reciproci tra gli aderenti.

Art. 3
APPARTENENZA

Possono far parte del Gruppo Giovani, come Soci Effettivi, gli addetti di Agenzie marittime e di mediazione associate, con una posizione contributiva corretta, che non abbiano superato i 40 anni di età all’atto dell’iscrizione e che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

a) titolare o legale rappresentante di un’azienda associata all’Associazione;
b) componenti del Consiglio di Amministrazione di un’azienda associata all’Associazione;
c) figli di titolari o di legali rappresentanti di un’azienda associata all’Associazione;
d) partecipanti alla gestione imprenditoriale di un’azienda associata all’Associazione, ovvero: institori e dirigenti;
e) dipendenti di un’azienda associata all’Associazione iscritti nell’elenco degli Agenti marittimi raccomandatari e/o mediatori marittimi tenuto presso la CCIAA di Ravenna.

Inoltre possono fare parte del Gruppo Gioavani, fino a 40 anni di età e senza diritto di voto, in qualità di Aderenti, gli addetti di Agenzie marittime e di mediazione associate con una posizione contributiva corretta.

La permanenza nel Gruppo, nelle cariche ricoperte in seno al Gruppo o in qualsiasi altro organismo – se ricoperte in rappresentanza del Gruppo – cessa, compiuto il 40esimo anno, allo scadere del mandato.
Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo il quale le presenta all’Assemblea, che deve approvarle a maggioranza dei presenti.

La qualità di aderente al Gruppo si perde:

a) per dimissioni volontarie;
b) per esclusione: possono essere esclusi con delibera a maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea gli aderenti che abbiano perduto i requisiti richiesti per l’ammissione.

Art 4
ORGANI DEL GRUPPO

Sono organi del Gruppo Giovani dell’Associazione
1) l’Assemblea Generale;
2) il Presidente;
3) I Vice Presidenti fino a un massimo di tre.

Art. 5
ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci effettivi e gli aderenti al Gruppo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo che la convoca, salvo casi eccezionali, con preavviso di almeno sette giorni ogni volta che lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti, con ordine del giorno motivato. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare l’ Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Assemblea Generale deve riunirsi almeno quattro volte all’anno; ai lavori dell’Assemblea partecipano di diritto il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le proposte di modifica al Regolamento sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati in Assemblea, anche con delega, purché superiori al 51 per cento dei voti totali; esse rimangono soggette all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ciascun socio effettivo non può avere più di una delega.

L’Assemblea Generale esercita le seguenti funzioni:

a) elegge il Presidente scegliendolo tra i soci effettivi;
b) elegge fino a un massimo di tre Vice Presidente, scegliendoli tra i soci effettivi;
c) esamina ed approva le domande di iscrizione e di esclusione dal Gruppo;
d) nomina eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi;
e) delibera se partecipare a commissioni o gruppi di lavoro previsti dal Consiglio della Associazione o esterni all’ Associazione stessa e, in caso positivo, ne designa i candidati;
f) approva il programma annuale del Gruppo
g) svolge ogni opportuna azione per il conseguimento delle direttive approvate ed adotta provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
h) delibera, su proposta del Presidente, sulle modificazioni al presente Regolamento da proporre alla ratifica del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 6
PRESIDENTE

Il Presidente del Gruppo Giovani viene eletto, fra i Soci Effettivi, dall’Assemblea, a maggioranza dei presenti e dura in carica due anni, in coincidenza temporale con il mandato conferito dall’Assemblea dell’Associazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; alla scadenza, il Presidente è dimissionario.

Al Presidente spetta:

a) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea Generale;
b) proporre all’Assemblea i nominativi per l’elezione fino a un massimo di tre  Vice Presidenti;
c) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea;
d) rappresentare il Gruppo Giovani nell’ambito dei poteri conferiti dall’Associazione;
e) delegare al/ai Vice Presidente/i, in tutto o in parte, le sue funzioni;
adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Regolamento

Art. 7
VICE PRESIDENTI

L’Assemblea elegge fra i Soci effettivi, su proposta del Presidente, fino a un massimo di tre  Vice Presidenti del Gruppo Giovani, a maggioranza dei presenti.
Il/i Vice Presidenti dura/durano in carica due anni, in coincidenza temporale con il mandato conferito dall’Assemblea al Presidente; alla scadenza, il/i Vice Presidente/i é/ sono è dimissionario/i.

Il/i Vice Presidente/i ha/hanno il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del Gruppo Giovani.

In assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni a lui affidate spettano al/ai Vice Presidente/i.

Art. 8
SEGRETERIA

L’ Associazione provvede all’assolvimento dei servizi di segreteria di pertinenza del Gruppo Giovani.

Art. 9
RINVIO ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per quanto non previsto dall’attuale Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi-Emilia Romagna.

Art. 10
NORME TRANSITORIE

– In sede di prima Assemblea si avrà la possibilità di proporre modifiche al presente Regolamento, a maggioranza semplice dei presenti.

Ravenna, 5 dicembre 2006.

con modifiche in data 12.05.2010 – in data 20.05.2018.25.09.2019